15 Gennaio 2022

Detrazioni fiscali 65%

Detrazioni fiscali 65%

Le Detrazioni Fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La legge di bilancio 2022 (L. n.234/2021) ha prorogato al 31 dicembre 2024, nella misura del 65%, la detrazione fiscale dall’IRPEF e dall’IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

IN COSA CONSISTE

L’agevolazione fiscale consiste nella detrazione fiscale del costo dell’intervento da ripartire in 10 rate annuali di pari importo e riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 65% delle spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • 65% delle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza energetica e con impianti geotermici a bassa entalpia
  • 50%, come già previsto dalla normativa precedente, delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di caldaie a condensazione, a patto che possiedano un’efficienza media stagionale pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n.811/2013;
  • 65% delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle caldaie a condensazione di cui al punto precedente se oltre ad essere almeno in classe A sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.

È previsto un tetto massimo di detrazione di 30.000,00 euro.

Sono previste detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

CHI PUO’ USUFRUIRNE

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e nonresidenti che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, compresi i titolari di reddito d’impresa per quanto riguarda i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività.

Per fruire dell’agevolazione deve sussistere la condizione indispensabile della sostituzione degli impianti preesistenti con impianti nuovi; non è agevolabile l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti o in costruzione.

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento ed acquisire la certificazione energetica richiesta.

CERTIFICAZIONE NECESSARIA

E’ necessario essere in possesso dei seguenti documenti :

  • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
  • l’attestato di prestazione energetica ( APE) prodotto dopo l’esecuzione degli interventi
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo D.M. 19.02.2007)

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori si deve trasmettere telematicamente all’ENEA le informazioni contenute nell’APE  attraverso l’allegato A del DM 19.02.2007 e nella  SCHEDA INFORMATIVA relativa agli interventi realizzati ( allegato E o F del D.M. 19 febbraio 2007) collegandosi al sito  https://detrazionifiscali.enea.it/

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