23 Settembre 2021

Bonus investimenti 2021

Bonus investimenti 2022

NOVITÀ PER IL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La legge di Bilancio per l’anno 2021 (L.178/2020) ha portato alcune novità migliorative al Bonus Investimenti(che aveva sostituito il Super ammortamento del 130%)  disponendo retroattivamente con decorrenza dal 16.11.2020 e riconoscendo un credito di imposta, utilizzabile in compensazione di tutte le imposte che passano attraverso l’F24,  variamente modulato a seconda del tipo di investimento e dei suoi tempi di realizzazione.

L’agevolazione si applica agli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi con esclusione: degli autoveicoli di cui all’articolo 164, comma1 del TUIR,  dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%,  dei fabbricati e  dei beni di cui all’ All.3 della Legge 208/2015

La fruizione del credito di imposta è comunque subordinata alla condizione del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e al corretto adempimento di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori.

Le principali novità riguardano:

  • l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’agevolazione che ora è estesa anche ai beni immateriali ordinari: software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni non 4.0 ossia non inclusi nell’All.B alla Legge di Bilancio 2017
  • applicabilità agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 ed inoltre agli investimenti effettuati entro il 30.06.2023 se validamente prenotati entro il 31.12.2022
  • un’aliquota potenziata per gli investimenti di beni materiali ed immateriali destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’art.18 L.81/2017
  • l’inizio anticipato del periodo di utilizzo del credito che parte già dall’anno di entrata in funzione/interconnessione del bene agevolato; ripartito in tre quote annuali e con la possibilità di riduzione del periodo di utilizzo del credito d’imposta ad un unico anno per i soggetti con ricavi inferiori a 5.000.000,00 di euro ma limitatamente ai beni materiali e immateriali ordinari effettuati sino al 31.12.2021
  • l’introduzione dell’onere dell’asseverazione della perizia tecnica per i beni 4.0 di costo unitario superiore a 300.000,00 euro
  • Dicitura da esporre sulle fatture e su tutti i documenti relativi all’acquisto del bene: “Bene agevolabile ai sensi dell’art.1, commi da 1054 a 1058; L.178/2020”. E’ possibile integrare i documenti privi di tale dicitura apponendovela con scrittura manuale indelebile o con un timbro.

Di seguito una tabella riassuntiva:

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